da "Il Corriere della Sera" di Marta Cartabia
La tutela dei diritti della persona
La Costituzione italiana del 1948, come molte
costituzioni del secondo dopoguerra, è assai ricca di garanzie per tutelare
la persona umana di fronte ai possibili eccessi o abusi di potere da parte
del potere politico, ma anche di soggetti privati. In particolare, uno dei
primi articoli della Costituzione, quelli che fanno parte dei principi
fondamentali su cui si regge l'intero ordinamento costituzionale, l'articolo
due, è dedicato proprio a enunciare l'impegno della Repubblica nella tutela
dei diritti della persona.
Leggiamolo interamente: «La Repubblica
riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia
nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità e richiede
l'adempimento di doveri inderogabili di solidarietà economica, politica e
sociale».
Ci sono alcune parole che sono particolarmente importanti per
comprendere il significato e la concezione della tutela dei
diritti della persona.
Una delle parole più importanti è la scelta del verbo «riconoscere».
La
Repubblica riconosce qualcosa che viene prima, qualcosa che non è creato dalla
stessa Repubblica, ma che è insito nella persona umana.
La scelta di quel verbo non fu casuale, perché si volle proprio sottolineare
che la persona porta con sé un bagaglio di propri diritti che debbono
essere anzitutto riconosciuti da tutti i poteri pubblici.
Naturalmente non basta riconoscere ma occorre anche garantire questi
diritti.
E a questo proposito è interessante notare che l'effettiva tutela dei
diritti richiede l'esistenza di un sistema di giudici indipendenti (i
giudici ordinari, innanzitutto).
Nella Costituzione italiana è anche stato
istituito un giudice speciale, la Corte Costituzionale, che ha come
compito di tutelare tali diritti, di garantirli effettivamente anche nei
confronti delle leggi dello Stato. Se una legge dello Stato dovesse,
intenzionalmente o non intenzionalmente, ledere un diritto della
persona, c'è un giudice che può annullarla in tutto o in parte.
Naturalmente anche le leggi sono necessarie per garantire l'effettività
dei diritti.
Se pensiamo soprattutto ai diritti sociali, al diritto
alla salute, ai diritti di sostegno (per esempio all'educazione, il diritto
allo studio), occorrono gli interventi del legislatore, dell'amministrazione
pubblica che mettano in atto sistemi normativi, risorse e anche
risorse amministrative per rendere in effettivi questi diritti in
concreto.
Ad esempio, negli anni 70 - sicuramente non una stagione facile per la vita
della nostra Repubblica: erano gli anni bui, gli anni di piombo - le
istituzioni erano molto attive e cooperavano per la realizzazione
in concreto di tanti diritti sociali.
Uno per tutti basti ricordare la legge
sul Servizio sanitario nazionale che ha reso molto più capillare e
fruibile, da parte dei cittadini, un sistema sanitario che dà concretezza al
diritto alla salute proclamato dall'articolo 32 della nostra Costituzione.
L'individuo e le persone
Ma proseguiamo con l'analisi dell'articolo due.
Dunque, la Repubblica prima «riconosce», «garantisce» e poi parla di «diritti
inviolabili».
Questa è una parola forte: è una parola che sta a significare
che nessuno potere può incidere così radicalmente sul riconoscimento dei
diritti da eliminarli, da farli sparire.
Persino con la revisione
costituzionale non è possibile eliminare i diritti riconosciuti nella nostra
Costituzione.
L'articolo prosegue con una frase che caratterizza in modo
peculiare l'esperienza costituzionale italiana perché si sottolinea che la persona
è titolare di questi diritti inviolabili sia come singolo, sia nelle formazioni
sociali ove si svolge la sua personalità.
Dunque il titolare dei diritti della persona è sicuramente l'individuo,
ciascuno nella sua unicità e insostituibilità, ma quello che si vuole
sottolineare - facendo riferimento alle formazioni sociali - è che
questo io, questo individuo, non vive isolato in un mondo lontano dagli altri, vive
sempre in relazione alle altre persone.
C'è dunque una concezione relazionale della persona, dove l'io ha un
valore indiscutibile e insostituibile ma questo io vive sempre in un noi.
Tutto questo si riflette anche nella parte prima della Costituzione, quella che
segue i principi fondamentali, (che raduna gli articoli da 13 a 54), nei
quali sono poi enumerati tutti i diritti che la Costituzione riconosce:
dal diritto alla libertà personale, all'inviolabilità del domicilio, alla
libertà di manifestazione del pensiero, alla libertà religiosa,
alla libertà sindacale e molti altri.
Ciò che è interessante notare è che questa prima parte della Costituzione è
organizzata in quattro titoli, ognuno dei quali è intestato a dei tipi
di rapporti in cui si svolge la personalità di ciascuno:
- rapporti civili,
- rapporti etico sociali,
- rapporti economici e
- rapporti politici.
Questo è un
unicum della nostra Costituzione anche rispetto ad altre esperienze
analoghe, dove si vuole sottolineare questa naturale socialità, questa
naturale relazionalità della persona.
La limitazione dei diritti
Questo aspetto ci porta a sottolineare un altro punto
importantissimo: i diritti della persona sono inviolabili, nessun
potere li può togliere o eliminare del tutto, ma inviolabilità non significa
che si tratti di diritti assoluti.
I diritti sono sempre limitabili
per fare spazio ai diritti dell'altro o ad altri diritti protetti
nella Costituzione.
Sembra un po’ un paradosso ma se ci pensiamo bene un diritto
affermato in modo assoluto, senza tenere conto del contesto complessivo,
rischierebbe di diventare il suo opposto.
Lo ha detto la Corte Costituzionale in una famosa sentenza del 2013 in
cui afferma che la tutela dei diritti è sempre integrata, sempre
complessiva, sempre sistemica, perché altrimenti, se un diritto si
presentasse come assoluto, diverrebbe (usa questa parola la Corte) «un
tiranno».
Lo abbiamo tutti sperimentato in modo molto incisivo nel periodo della pandemia,
quando era indispensabile limitare ad esempio la libertà di circolazione per
determinati periodi di tempo o la libertà di lavoro, di partecipare alla
vita pubblica o sociale o addirittura la libertà e il diritto all’educazione.
Per tanto tempo i nostri ragazzi non hanno potuto recarsi a scuola ma questo
non per un capriccio o un abuso di potere ma per la necessità di tutelare
quel diritto che in quel momento aveva la preminenza su tutti gli
altri, che era il diritto all'integrità stessa della persona e alla tutela
della salute di tutti.
Un ultimo aspetto che non si può omettere è il richiamo ai doveri
inderogabili di solidarietà.
Anche questo aspetto, questo richiamo ai doveri di solidarietà, è un riflesso
della socialità e della relazionalità della persona.
Siamo individui ma
viviamo in comunità, viviamo in società e dunque quello che ci è
richiesto, anche per rendere effettivi questi diritti, è pensare al nostro
vivere in una dimensione sociale, anche in termini di responsabilità o di
dovere.
In tutto questo bisogna concludere facendo una riflessione importante: la
Costituzione italiana e tutti il suo apparato di garanzie è sicuramente il
primo presidio per la tutela della persona umana.
Ma nello stesso periodo
di tempo, (alla fine della Seconda guerra mondiale), anche a livello europeo
sono state sviluppate importanti tutele che svolgono un compito
complementare e integrano un sistema di tutela dei diritti della persona che è
profondamente intrecciato.
In particolare, la Convenzione europea dei
diritti dell’uomo riveste un ruolo importantissimo nel completare il
nostro sistema costituzionale e anche l'Unione europea, con i suoi valori
tutelati anch'essi in un articolo due, (ma questa volta del Trattato
sull'Unione europea e della Carta dei diritti fondamentali approvata nel 2000),
offre un importante supporto alla tutela dei diritti della persona che
sono un caposaldo del costituzionalismo contemporaneo.
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