domenica, ottobre 11, 2026

EDUCAZIONE CIVICA: I diritti della persona


da "Il Corriere della Sera" di Marta Cartabia

La tutela dei diritti della persona

La Costituzione italiana del 1948, come molte costituzioni del secondo dopoguerra, è assai ricca di garanzie per tutelare la persona umana di fronte ai possibili eccessi o abusi di potere da parte del potere politico, ma anche di soggetti privati. In particolare, uno dei primi articoli della Costituzione, quelli che fanno parte dei principi fondamentali su cui si regge l'intero ordinamento costituzionale, l'articolo due, è dedicato proprio a enunciare l'impegno della Repubblica nella tutela dei diritti della persona. 
Leggiamolo interamente: «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento di doveri inderogabili di solidarietà economica, politica e sociale». 
Ci sono alcune parole che sono particolarmente importanti per comprendere il significato e la concezione della tutela dei diritti della persona.
Una delle parole più importanti è la scelta del verbo «riconoscere». 
La Repubblica riconosce qualcosa che viene prima, qualcosa che non è creato dalla stessa Repubblica, ma che è insito nella persona umana. 
La scelta di quel verbo non fu casuale, perché si volle proprio sottolineare che la persona porta con sé un bagaglio di propri diritti che debbono essere anzitutto riconosciuti da tutti i poteri pubblici.

Naturalmente non basta riconoscere ma occorre anche garantire questi diritti. 
E a questo proposito è interessante notare che l'effettiva tutela dei diritti richiede l'esistenza di un sistema di giudici indipendenti (i giudici ordinari, innanzitutto). 
Nella Costituzione italiana è anche stato istituito un giudice speciale, la Corte Costituzionale, che ha come compito di tutelare tali diritti, di garantirli effettivamente anche nei confronti delle leggi dello Stato. Se una legge dello Stato dovesse, intenzionalmente o non intenzionalmente, ledere un diritto della persona, c'è un giudice che può annullarla in tutto o in parte.

Naturalmente anche le leggi sono necessarie per garantire l'effettività dei diritti. 
Se pensiamo soprattutto ai diritti sociali, al diritto alla salute, ai diritti di sostegno (per esempio all'educazione, il diritto allo studio), occorrono gli interventi del legislatore, dell'amministrazione pubblica che mettano in atto sistemi normativi, risorse e anche risorse amministrative per rendere in effettivi questi diritti in concreto.

Ad esempio, negli anni 70 - sicuramente non una stagione facile per la vita della nostra Repubblica: erano gli anni bui, gli anni di piombo -  le istituzioni erano molto attive e cooperavano per la realizzazione in concreto di tanti diritti sociali. 
Uno per tutti basti ricordare la legge sul Servizio sanitario nazionale che ha reso molto più capillare e fruibile, da parte dei cittadini, un sistema sanitario che dà concretezza al diritto alla salute proclamato dall'articolo 32 della nostra Costituzione.

L'individuo e le persone 

Ma proseguiamo con l'analisi dell'articolo due. 
Dunque, la Repubblica prima «riconosce», «garantisce» e poi parla di «diritti inviolabili». 
Questa è una parola forte: è una parola che sta a significare che nessuno potere può incidere così radicalmente sul riconoscimento dei diritti da eliminarli, da farli sparire. 
Persino con la revisione costituzionale non è possibile eliminare i diritti riconosciuti nella nostra Costituzione.

L'articolo prosegue con una frase che caratterizza in modo peculiare l'esperienza costituzionale italiana perché si sottolinea che la persona è titolare di questi diritti inviolabili sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. 
Dunque il titolare dei diritti della persona è sicuramente l'individuo, ciascuno nella sua unicità e insostituibilità, ma quello che si vuole sottolineare - facendo riferimento alle formazioni sociali - è che questo io, questo individuo, non vive isolato in un mondo lontano dagli altri, vive sempre in relazione alle altre persone.
C'è dunque una concezione relazionale della persona, dove l'io ha un valore indiscutibile e insostituibile ma questo io vive sempre in un noi.
Tutto questo si riflette anche nella parte prima della Costituzione, quella che segue i principi fondamentali, (che raduna gli articoli da 13 a 54), nei quali sono poi enumerati tutti i diritti che la Costituzione riconosce: dal diritto alla libertà personale, all'inviolabilità del domicilio, alla libertà di manifestazione del pensiero, alla libertà religiosa, alla libertà sindacale e molti altri.

Ciò che è interessante notare è che questa prima parte della Costituzione è organizzata in quattro titoli, ognuno dei quali è intestato a dei tipi di rapporti in cui si svolge la personalità di ciascuno: 
  • rapporti civili, 
  • rapporti etico sociali, 
  • rapporti economici e 
  • rapporti politici. 
Questo è un unicum della nostra Costituzione anche rispetto ad altre esperienze analoghe, dove si vuole sottolineare questa naturale socialità, questa naturale relazionalità della persona.

La limitazione dei diritti

Questo aspetto ci porta a sottolineare un altro punto importantissimo: i diritti della persona sono inviolabili, nessun potere li può togliere o eliminare del tutto, ma inviolabilità non significa che si tratti di diritti assoluti. 
I diritti sono sempre limitabili per fare spazio ai diritti dell'altro o ad altri diritti protetti nella Costituzione. 
Sembra un po’ un paradosso ma se ci pensiamo bene un diritto affermato in modo assoluto, senza tenere conto del contesto complessivo, rischierebbe di diventare il suo opposto.
Lo ha detto la Corte Costituzionale in una famosa sentenza del 2013 in cui afferma che la tutela dei diritti è sempre integrata, sempre complessiva, sempre sistemica, perché altrimenti, se un diritto si presentasse come assoluto, diverrebbe (usa questa parola la Corte) «un tiranno».
 
Lo abbiamo tutti sperimentato in modo molto incisivo nel periodo della pandemia, quando era indispensabile limitare ad esempio la libertà di circolazione per determinati periodi di tempo o la libertà di lavoro, di partecipare alla vita pubblica o sociale o addirittura la libertà e il diritto all’educazione. 
Per tanto tempo i nostri ragazzi non hanno potuto recarsi a scuola ma questo non per un capriccio o un abuso di potere ma per la necessità di tutelare quel diritto che in quel momento aveva la preminenza su tutti gli altri, che era il diritto all'integrità stessa della persona e alla tutela della salute di tutti.

Un ultimo aspetto che non si può omettere è il richiamo ai doveri inderogabili di solidarietà.
Anche questo aspetto, questo richiamo ai doveri di solidarietà, è un riflesso della socialità e della relazionalità della persona. 
Siamo individui ma viviamo in comunità, viviamo in società e dunque quello che ci è richiesto, anche per rendere effettivi questi diritti, è pensare al nostro vivere in una dimensione sociale, anche in termini di responsabilità o di dovere.

In tutto questo bisogna concludere facendo una riflessione importante: la Costituzione italiana e tutti il suo apparato di garanzie è sicuramente il primo presidio per la tutela della persona umana. 

Ma nello stesso periodo di tempo, (alla fine della Seconda guerra mondiale), anche a livello europeo sono state sviluppate importanti tutele che svolgono un compito complementare e integrano un sistema di tutela dei diritti della persona che è profondamente intrecciato. 

In particolare, la Convenzione europea dei diritti dell’uomo riveste un ruolo importantissimo nel completare il nostro sistema costituzionale e anche l'Unione europea, con i suoi valori tutelati anch'essi in un articolo due, (ma questa volta del Trattato sull'Unione europea e della Carta dei diritti fondamentali approvata nel 2000), offre un importante supporto alla tutela dei diritti della persona che sono un caposaldo del costituzionalismo contemporaneo.

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