lunedì, febbraio 09, 2026

REFERENDUM GIUSTIZIA: andiamo a leggere i documenti ufficiali. Non sono poi così difficili...

 

Siamo ormai nel pieno della campagna referendaria e abbiamo ascoltato molti commenti su quello che sono le modifiche che verranno apportate con il referendum e che potrebbero aprire la strada a nuove leggi, al momento non molto chiare.

Il questo post vogliamo soprattutto dare gli elementi fondamentali per cui ognuno di noi può farsi un parere personale, sulla base di documenti ufficiali, a partire dagli articoli della Costituzione come sono ora e le modifiche che si intendono apportare attraverso la nuova legge e il referendum associato. Perché questo, non è un Referendum abrogativo, che ha lo scopo di abrogare una legge ordinaria già in vigore, ma è un Referendum Costituzionale, che riguarda la modifica della Costituzione e che NON ha un quorum. Pertanto, indipendentemente dal numero di votanti, vincerà chi otterrà più voti.

Questo è il motivo per cui ogni singolo voto è importante!

Andiamo al dunque.

IL QUESITO REFERENDARIO

Dalla Gazzetta Ufficiale: Gazzetta Ufficiale: TESTO del quesito Referendario sulla Giustizia

Il referendum popolare confermativo già indetto con il decreto del 13 gennaio 2026 si terrà sul seguente quesito, come riformulato dall'Ufficio centrale per il referendum della Corte suprema di cassazione in data 6 febbraio 2026:

    «Approvate il testo della legge di revisione degli artt.  87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare"?».

 

GLI ARTICOLI della Costituzione ATTUALI

Per capire meglio cosa andremo a votare, andiamo a leggere gli Articoli in vigore attualmente e che saranno modificati nel caso vincesse il SI (evidenziati in gialli i comma interessati):

Art. 87 comma 10:

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere [cfr. art. 74 c.1].

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione [cfr. art. 61 c.1].

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo [cfr. art. 71 c.1].

Promulga le leggi [cfr. artt. 7374138 c.2 ] ed emana i decreti aventi valore di legge [cfr. artt. 7677 ] e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione [cfr. artt. 75138 c.2 ].

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere [cfr. art. 80].

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere [cfr. art. 78].

Presiede il Consiglio superiore della magistratura [cfr. art. 104 c.2].

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

 

Art. 102 comma 1:

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario [cfr. art. 108].

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali [cfr. art. 25 c.1]. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura [cfr. VI].

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

 

Art. 104:

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

Il Consiglio superiore della magistratura [cfr. artt. 105106 c.3107 c.1 ] è presieduto dal Presidente della Repubblica [cfr. art. 87 c. 10].

Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune [cfr. art. 55 c.2] tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

 

Art. 105:

Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati [cfr. artt. 106107].

 

Art. 106:

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

La legge sull'ordinamento giudiziario [cfr. art. 108] può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

 

Art. 107 comma 1:

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.

I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

 

Art. 110:

Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia [cfr. art. 107 c.2] l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

 

Il TESTO della legge di riforma della giustizia che entrerà in vigore se vincerà il SI al referendum del 22-23 Marzo 2026:

Gazzetta Ufficiale: TESTO della riforma della giustizia

Avvertenza:

 Il testo della legge costituzionale è stato approvato dal Senato della Repubblica, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 30 ottobre 2025, e dalla Camera dei deputati, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 18 settembre 2025.

 Entro tre mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del testo seguente, un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque Consigli regionali possono domandare che si proceda al referendum popolare.

 Il presente comunicato è stato redatto ai sensi dell'art. 3 della legge 25 maggio 1970, n. 352.

Art. 1

              Modifica all'articolo 87 della Costituzione

   1. All'articolo 87, decimo comma, della Costituzione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente».

Art. 2

             Modifica all'articolo 102 della Costituzione

   1. All'articolo 102, primo comma, della Costituzione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, le quali disciplinano altresì le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti».

Art. 3

            Modifica dell'articolo 104 della Costituzione

   1. L'articolo 104 della Costituzione è sostituito dal seguente:

    «Art. 104 – La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente.

    Il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente sono presieduti dal Presidente della Repubblica.

    Ne fanno parte di diritto, rispettivamente, il primo presidente e il procuratore generale della Corte di Cassazione.

    Gli altri componenti sono estratti a sorte, per un terzo, da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall'insediamento, compila mediante elezione, e, per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge.

    Ciascun Consiglio elegge il proprio vicepresidente   tra   i componenti designati mediante sorteggio dall'elenco compilato dal Parlamento in seduta comune.

    I componenti designati mediante sorteggio durano in carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva.

    I componenti non possono, finche' sono in carica, essere iscritti negli albi professionali né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale». 

Art. 4

             Modifica dell'articolo 105 della Costituzione

   1. L'articolo 105 della Costituzione è sostituito dal seguente:

    «Art.  105.  - Spettano a ciascun Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme sull'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati.

    La giurisdizione disciplinare nei riguardi   dei   magistrati ordinari, giudicanti e requirenti, è attribuita all'Alta Corte disciplinare.

    L'Alta Corte è  composta  da  quindici  giudici  tre  dei  quali nominati dal Presidente della Repubblica tra professori  ordinari  di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio e tre estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall'insediamento, compila mediante  elezione,  nonché  da  sei magistrati giudicanti e tre requirenti,  estratti  a  sorte  tra  gli appartenenti alle rispettive  categorie  con  almeno  venti  anni  di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano  svolto funzioni di legittimità.

    L'Alta Corte elegge il presidente tra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica o estratti a sorte dall'elenco compilato dal Parlamento in seduta comune.

    I giudici dell'Alta Corte durano in carica quattro anni.

L'incarico non può essere rinnovato.

    L'ufficio di giudice dell'Alta Corte è incompatibile con quelli di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, di un Consiglio regionale e del Governo, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni altra carica e ufficio indicati dalla legge.

    Contro le sentenze emesse dall'Alta Corte in prima istanza è ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata.

    La legge determina gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni, indica la composizione dei collegi, stabilisce le forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il funzionamento dell'Alta Corte e assicura che i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio». 

Art. 5

            Modifiche all'articolo 106 della Costituzione

  1. All'articolo 106, terzo comma, della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) dopo le parole: «della magistratura» è inserita la seguente: «giudicante»;

   b) dopo le parole: «materie giuridiche» sono inserite le seguenti: «, magistrati appartenenti alla magistratura requirente con almeno quindici anni di esercizio delle funzioni». 

Art. 6

             Modifica all'articolo 107 della Costituzione

   1. All'articolo 107, primo comma, della Costituzione, le parole: «del Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «del rispettivo Consiglio». 

Art. 7

            Modifica all'articolo 110 della Costituzione

   1. All'articolo 110, primo comma, della Costituzione, le parole: «del Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun Consiglio». 

Art. 8

                      Disposizioni transitorie

  1.  Le leggi sul   Consiglio   superiore   della   magistratura, sull'ordinamento giudiziario e sulla giurisdizione disciplinare sono adeguate alle disposizioni della presente legge costituzionale entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.

  2. Fino alla data di entrata in vigore delle leggi di cui al comma 1 continuano a osservarsi, nelle materie ivi indicate, le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

 

COMMENTI:

  • Separazione delle carriere: Solo una percentuale irrisoria di magistrati (0,5% nel 2024) decide di cambiare ruolo, peraltro lo possono fare solo una volta nella vita (Legge Cartabia). Quindi non si capisce perché dobbiamo cambiare 7 articoli della Costituzione per circa 40 magistrati all’anno che decidono di cambiare ruolo. 
Di fatto la separazione delle carriere esiste già.  Perché modificare la Costituzione?

Carriere separate per giudici e Pm. Oggi cambia funzioni lo 0,5% dei magistrati - Il Sole 24 ORE

In base ai dati del CSM, in dieci anni, tra il 2015 e il 2024, sono stati in totale 362 i passaggi di funzione. Di questi, 147 sono stati mutamenti da funzione giudicante (Giudice) a requirente (Pubblico Ministero), mentre sono stati 215 i transiti dalle procure (Pubblico Ministero) agli uffici giudicanti (Giudici).

In particolare, su 8.817 magistrati in servizio al 31 dicembre,

nel 2024 sono stati 42 i passaggi di funzione, vale a dire lo 0,48% dell’organico; numero più elevato rispetto agli anni precedenti:

nel 2023: 34,

nel 2022: 25,

nel 2021: 31

nel 2020: 25.

  • Il sorteggio: Neanche i rappresentanti di un condominio si eleggono per sorteggio, perché si dovrebbe adottare questo metodo per rappresentare l’organo che governa il potere giudiziario, pilastro fondamentale della nostra Repubblica? 

Attualmente, nel CSM sono presenti il Presidente (Capo dello Stato-Presidente della Repubblica), il Primo Presidente della Corte di Cassazione e il Procuratore Generale della Corte di Cassazione stessa.

Gli altri 30 consiglieri sono così suddivisi:

20 “togati” appartenenti alla magistratura, eletti dai magistrati nei rispettivi collegi elettorali, dove possono candidarsi da indipendenti o - ciò che avviene più di frequente - all’interno di liste formate dalle componenti (o “correnti”) della magistratura associata; 10 “laici” eletti dal Parlamento in seduta comune (su indicazione dei partiti) tra professori ordinari in materie giuridiche o avvocati con almeno 15 anni di esercizio della professione. 

Il vicepresidente del Consiglio superiore viene eletto da tutti i consiglieri fra i 10 membri “laici” (attualmente è Fabio Pinelli, indicato dal centrodestra) e presiede il plenum in assenza del presidente della Repubblica, esercitando le funzioni che questi gli delega e quelle previste dalle norme.

Con il sorteggio, i 20 consiglieri “togati” saranno estratti a sorte tra TUTTI i magistrati, nel 2025 erano 8.817.

I 10 consiglieri “laici” saranno sorteggiati tra una rosa di candidature proposte dai partiti e al momento non è chiaro se e quale sarà il numero massimo di candidature ammesse, ma presumibilmente sarà di molto inferiore a 8.817 dei magistrati.

Per le leggi della statistica, è ovvio che il sorteggio dei 10 consiglieri “laici” si concentra su una lista di professionisti selezionati e preparati, mentre il sorteggio dei 20 consiglieri “togati” è puramente casuale su di un numero molto più grande, indebolendo di molto il loro ruolo.   

Ricordiamo che per garantire l’autonomia e l’indipendenza della magistratura, al Consiglio superiore spettano «le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati».

NOTA:

Il principio dei tre poteri dello Stato è presente negli stati moderni, in particolar modo nelle democrazie. In linea generale:

  • Il potere legislativo, ossia il potere di fare le leggi, è in capo al Parlamento (ormai al Governo, in quanto si legifera sempre più spesso attraverso i Decreti-Legge, prerogativa del Governo), nonché eventualmente ai parlamenti degli stati federati o agli analoghi organi di altri enti territoriali dotati di autonomia legislativa (Regioni Autonome);
  • Il potere esecutivo, ossia il potere di rendere esecutive le norme, è attribuita agli organi che compongono il governo e, alle dipendenze di questo, la pubblica amministrazione;
  • Il potere giudiziario è attribuito ai giudici.

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