Siamo ormai nel pieno della
campagna referendaria e abbiamo ascoltato molti commenti su quello che sono le
modifiche che verranno apportate con il referendum e che potrebbero aprire la
strada a nuove leggi, al momento non molto chiare.
Il questo post vogliamo soprattutto
dare gli elementi fondamentali per cui ognuno di noi può farsi un parere
personale, sulla base di documenti ufficiali, a partire dagli articoli della Costituzione
come sono ora e le modifiche che si intendono apportare attraverso la nuova
legge e il referendum associato. Perché questo, non è un Referendum abrogativo,
che ha lo scopo di abrogare una legge ordinaria già in vigore, ma è un
Referendum Costituzionale, che riguarda la modifica della Costituzione e che
NON ha un quorum. Pertanto, indipendentemente dal numero di votanti, vincerà
chi otterrà più voti.
Questo è il motivo per cui ogni singolo
voto è importante!
Andiamo al dunque.
IL QUESITO REFERENDARIO
Dalla Gazzetta Ufficiale: Gazzetta
Ufficiale: TESTO del quesito Referendario sulla Giustizia
Il referendum popolare
confermativo già indetto con il decreto del 13 gennaio 2026 si terrà sul seguente
quesito, come riformulato dall'Ufficio centrale per il referendum della Corte suprema
di cassazione in data 6 febbraio 2026:
«Approvate il testo della legge di
revisione degli artt. 87, decimo comma,
102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione
approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre
2025 con il titolo "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione
della Corte disciplinare"?».
GLI ARTICOLI della Costituzione ATTUALI
Per capire meglio cosa andremo
a votare, andiamo a leggere gli Articoli in vigore attualmente e che saranno modificati nel caso vincesse il SI (evidenziati in gialli i comma interessati):
Art. 87 comma 10:
Il Presidente della Repubblica è
il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere
[cfr. art. 74 c.1].
Indice le elezioni delle nuove
Camere e ne fissa la prima riunione [cfr. art. 61 c.1].
Autorizza la presentazione alle
Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo [cfr. art. 71 c.1].
Promulga le leggi [cfr.
artt. 73, 74, 138 c.2 ]
ed emana i decreti aventi valore di legge [cfr. artt. 76, 77 ]
e i regolamenti.
Indice il referendum popolare
nei casi previsti dalla Costituzione [cfr. artt. 75, 138 c.2 ].
Nomina, nei casi indicati dalla
legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i
rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando
occorra, l'autorizzazione delle Camere [cfr. art. 80].
Ha il comando delle Forze armate,
presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara
lo stato di guerra deliberato dalle Camere [cfr. art. 78].
Presiede il Consiglio superiore della magistratura
[cfr. art. 104 c.2].
Può concedere grazia e commutare
le pene.
Conferisce le onorificenze della
Repubblica.
Art. 102 comma 1:
La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati
ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario [cfr.
art. 108].
Non possono essere istituiti
giudici straordinari o giudici speciali [cfr. art. 25
c.1]. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari
sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di
cittadini idonei estranei alla magistratura [cfr. VI].
La legge regola i casi e le forme
della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.
Art. 104:
La magistratura costituisce un ordine autonomo e
indipendente da ogni altro potere.
Il Consiglio superiore della magistratura [cfr.
artt. 105, 106
c.3, 107
c.1 ] è presieduto dal Presidente della Repubblica [cfr. art. 87
c. 10].
Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il
procuratore generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i
magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo
dal Parlamento in seduta comune [cfr. art. 55
c.2] tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed
avvocati dopo quindici anni di esercizio.
Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti
designati dal Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro
anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli
albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.
Art. 105:
Spettano al Consiglio superiore della magistratura,
secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni
ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi
dei magistrati [cfr. artt. 106, 107].
Art. 106:
Le nomine dei magistrati hanno
luogo per concorso.
La legge sull'ordinamento
giudiziario [cfr. art. 108]
può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le
funzioni attribuite a giudici singoli.
Su designazione del Consiglio superiore della
magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione,
per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e
avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi
speciali per le giurisdizioni superiori.
Art. 107 comma 1:
I magistrati sono inamovibili. Non possono essere
dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non
in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o
per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario
o con il loro consenso.
Il Ministro della
giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.
I magistrati si
distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.
Il pubblico
ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme
sull'ordinamento giudiziario.
Art. 110:
Ferme le competenze del Consiglio superiore della
magistratura, spettano al Ministro della giustizia [cfr. art. 107
c.2] l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla
giustizia.
Il TESTO della legge
di riforma della giustizia che entrerà in vigore se vincerà il SI al referendum
del 22-23 Marzo 2026:
Gazzetta
Ufficiale: TESTO della riforma della giustizia
Avvertenza:
Il testo della legge costituzionale è stato
approvato dal Senato della Repubblica, in seconda votazione, con la maggioranza
assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 30 ottobre 2025, e dalla Camera dei
deputati, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi
componenti, nella seduta del 18 settembre 2025.
Entro tre mesi dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del testo seguente, un quinto dei membri di una Camera, o
cinquecentomila elettori, o cinque Consigli regionali possono domandare che si proceda
al referendum popolare.
Il presente comunicato è stato redatto ai
sensi dell'art. 3 della legge 25 maggio 1970, n. 352.
Art. 1
Modifica all'articolo 87 della Costituzione
1.
All'articolo 87, decimo comma, della Costituzione sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «giudicante e il Consiglio superiore della magistratura
requirente».
Art. 2
Modifica all'articolo 102 della Costituzione
1.
All'articolo 102, primo comma, della Costituzione sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, le quali disciplinano altresì le distinte carriere dei
magistrati giudicanti e requirenti».
Art. 3
Modifica dell'articolo 104 della
Costituzione
1.
L'articolo 104 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 104 – La magistratura costituisce un ordine
autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e
della carriera requirente.
Il Consiglio superiore della magistratura giudicante
e il Consiglio superiore della magistratura requirente sono presieduti dal Presidente
della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto, rispettivamente,
il primo presidente e il procuratore generale della Corte di Cassazione.
Gli altri componenti sono estratti a sorte,
per un terzo, da un elenco di professori ordinari di università in materie
giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio, che il Parlamento
in seduta comune, entro sei mesi dall'insediamento, compila mediante elezione, e,
per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti,
nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge.
Ciascun Consiglio elegge il proprio vicepresidente tra
i componenti designati mediante sorteggio dall'elenco compilato dal Parlamento
in seduta comune.
I componenti designati mediante sorteggio durano
in carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva.
I componenti non possono, finche' sono in carica, essere iscritti negli albi professionali né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale».
Art. 4
Modifica dell'articolo 105 della Costituzione
1.
L'articolo 105 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
105. - Spettano a ciascun Consiglio
superiore della magistratura, secondo le norme sull'ordinamento giudiziario, le
assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità
e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati.
La giurisdizione disciplinare nei riguardi dei
magistrati ordinari, giudicanti e requirenti, è attribuita all'Alta
Corte disciplinare.
L'Alta Corte è composta
da quindici giudici
tre dei quali nominati dal Presidente della
Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e
avvocati con almeno venti anni di esercizio e tre estratti a sorte da un elenco
di soggetti in possesso dei medesimi requisiti, che il Parlamento in seduta
comune, entro sei mesi dall'insediamento, compila mediante elezione,
nonché da sei magistrati giudicanti e tre
requirenti, estratti a
sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie
con almeno venti
anni di esercizio delle funzioni
giudiziarie e che svolgano o abbiano
svolto funzioni di legittimità.
L'Alta Corte elegge il presidente tra i giudici
nominati dal Presidente della Repubblica o estratti a sorte dall'elenco compilato
dal Parlamento in seduta comune.
I giudici dell'Alta Corte durano in carica quattro anni.
L'incarico non può essere
rinnovato.
L'ufficio di giudice dell'Alta Corte è
incompatibile con quelli di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, di un
Consiglio regionale e del Governo, con l'esercizio della professione di avvocato
e con ogni altra carica e ufficio indicati dalla legge.
Contro le sentenze emesse dall'Alta Corte in
prima istanza è ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto
dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudica senza la partecipazione dei componenti
che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata.
La legge determina gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni, indica la composizione dei collegi, stabilisce le forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il funzionamento dell'Alta Corte e assicura che i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio».
Art. 5
Modifiche all'articolo 106 della
Costituzione
1. All'articolo 106, terzo comma, della Costituzione sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «della magistratura» è
inserita la seguente: «giudicante»;
b) dopo le parole: «materie giuridiche» sono inserite le seguenti: «, magistrati appartenenti alla magistratura requirente con almeno quindici anni di esercizio delle funzioni».
Art. 6
Modifica all'articolo 107 della Costituzione
1. All'articolo 107, primo comma, della Costituzione, le parole: «del Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «del rispettivo Consiglio».
Art. 7
Modifica all'articolo 110 della
Costituzione
1. All'articolo 110, primo comma, della Costituzione, le parole: «del Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun Consiglio».
Art. 8
Disposizioni transitorie
1. Le leggi sul Consiglio
superiore della magistratura, sull'ordinamento giudiziario e
sulla giurisdizione disciplinare sono adeguate alle disposizioni della presente
legge costituzionale entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.
2. Fino alla data di entrata in vigore delle leggi di cui al comma 1
continuano a osservarsi, nelle materie ivi indicate, le norme vigenti alla data
di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
COMMENTI:
- Separazione delle carriere: Solo una percentuale irrisoria di magistrati (0,5% nel 2024) decide di cambiare ruolo, peraltro lo possono fare solo una volta nella vita (Legge Cartabia). Quindi non si capisce perché dobbiamo cambiare 7 articoli della Costituzione per circa 40 magistrati all’anno che decidono di cambiare ruolo.
Di fatto la separazione delle carriere esiste già. Perché modificare la Costituzione?
Carriere
separate per giudici e Pm. Oggi cambia funzioni lo 0,5% dei magistrati - Il
Sole 24 ORE
In base ai dati del CSM, in dieci anni, tra il 2015 e il 2024,
sono stati in totale 362 i passaggi di funzione. Di questi, 147 sono stati
mutamenti da funzione giudicante (Giudice) a requirente (Pubblico Ministero),
mentre sono stati 215 i transiti dalle procure (Pubblico Ministero) agli uffici
giudicanti (Giudici).
In particolare, su 8.817 magistrati in servizio al 31 dicembre,
nel 2024 sono stati 42 i passaggi di funzione, vale a dire lo
0,48% dell’organico; numero più elevato rispetto agli anni precedenti:
nel 2023: 34,
nel 2022: 25,
nel 2021: 31
nel 2020: 25.
- Il sorteggio: Neanche i rappresentanti di un condominio si eleggono per sorteggio, perché si dovrebbe adottare questo metodo per rappresentare l’organo che governa il potere giudiziario, pilastro fondamentale della nostra Repubblica?
Attualmente, nel
CSM sono presenti il Presidente (Capo dello Stato-Presidente della Repubblica),
il Primo Presidente della Corte di Cassazione e il Procuratore Generale della
Corte di Cassazione stessa.
Gli altri
30 consiglieri sono così suddivisi:
20 “togati”
appartenenti alla magistratura, eletti dai magistrati nei rispettivi
collegi elettorali, dove possono candidarsi da indipendenti o - ciò che avviene
più di frequente - all’interno di liste formate dalle componenti (o “correnti”)
della magistratura associata; 10 “laici” eletti dal Parlamento in seduta
comune (su indicazione dei partiti) tra professori ordinari in materie
giuridiche o avvocati con almeno 15 anni di esercizio della professione.
Il
vicepresidente del Consiglio superiore viene eletto da tutti i consiglieri fra
i 10 membri “laici” (attualmente è Fabio Pinelli, indicato dal
centrodestra) e presiede il plenum in assenza del presidente della Repubblica,
esercitando le funzioni che questi gli delega e quelle previste dalle norme.
Con il
sorteggio, i 20 consiglieri “togati” saranno estratti a sorte tra TUTTI i
magistrati, nel 2025 erano 8.817.
I 10
consiglieri “laici” saranno sorteggiati tra una rosa di candidature proposte
dai partiti e al momento non è chiaro se e quale sarà il numero massimo di
candidature ammesse, ma presumibilmente sarà di molto inferiore a 8.817 dei
magistrati.
Per le leggi
della statistica, è ovvio che il sorteggio dei 10 consiglieri “laici” si
concentra su una lista di professionisti selezionati e preparati, mentre il
sorteggio dei 20 consiglieri “togati” è puramente casuale su di un numero molto più grande, indebolendo di molto
il loro ruolo.
Ricordiamo che
per garantire l’autonomia e l’indipendenza della magistratura, al Consiglio
superiore spettano «le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le
promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati».
NOTA:
Il principio dei tre poteri dello
Stato è presente negli stati moderni, in particolar modo nelle democrazie. In
linea generale:
- Il potere legislativo, ossia il potere di
fare le leggi, è in capo al Parlamento (ormai al Governo, in quanto si
legifera sempre più spesso attraverso i Decreti-Legge, prerogativa del
Governo), nonché eventualmente ai parlamenti degli stati federati o agli
analoghi organi di altri enti territoriali dotati di autonomia legislativa
(Regioni Autonome);
- Il potere esecutivo, ossia il potere di
rendere esecutive le norme, è attribuita agli organi che compongono il
governo e, alle dipendenze di questo, la pubblica amministrazione;
- Il potere giudiziario è attribuito ai
giudici.
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