L’ISTAT ha registrato una
variazione negativa della speranza di vita di un mese che, nel 2023, alla
nascita, è di 81,1 anni per i maschi e di 85,2 per le femmine.
Dal punto di vista pensionistico,
e per la terza volta consecutiva, non ci saranno adeguamenti dei requisiti
anagrafici per il conseguimento della pensione di vecchiaia. Infatti, anche per
il biennio 2025-2026, i requisiti anagrafici, in relazione all’accesso alla
pensione di vecchiaia, collegati alla variazione della speranza di vita
rimarranno uguali a quelli attuali ed entreranno in vigore dal 1° gennaio 2025.
La diminuzione della speranza di
vita, infatti, era stata ufficializzata con il Decreto 18 luglio 2023 del
Ministero dell’Economia, di concerto con il Ministero del Lavoro, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale il giorno 17 ottobre.
In base alla normativa vigente, i
requisiti per il pensionamento, sia di vecchiaia che anticipato, vengono
aggiornati ogni biennio sulla base della variazione della speranza di vita come
calcolata dall’ISTAT.
In relazione agli anni 2025 e
2026, il Decreto definisce quali sono i criteri determinanti per stabilire un
eventuale adeguamento della speranza di vita e l’elaborazione dei dati ha
portato a stabilire che la speranza di vita è diminuita di un mese;
e si aggiunge al calo di tre mesi
già registrato in occasione dell’adeguamento dei requisiti per il biennio
2023-2024.
Complessivamente possiamo
affermare che la speranza è diminuita di quattro mesi in 4 anni.
Tuttavia, ciò non comporta una
variazione negativa dei requisiti per il pensionamento.
Infatti, la normativa stabilisce
che gli adeguamenti, da un biennio all’altro, non possono crescere più di tre
mesi e che tali adeguamenti non sono effettuati in caso di diminuzione della
speranza di vita.
In poche parole, nonostante vi
sia stato un decremento dell’aspettativa di vita, il requisito per la pensione
di vecchiaia, anche per il 2025 e 2026, rimarrà pari a quello attuale.
Riepiloghiamo le principali prestazioni:
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